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Documento Unico di valutazione del rischio (DVR)
Il DVR, come definito nell’art 28 del D.Lgs 81/08 è un documento che tutte le aziende devono redigere e aggiornare, indipendentemente dal settore di attività, dal livello di rischio e dalla numero di dipendenti (fanno eccezione soltanto le aziende individuali e quelle a conduzione familiare come definito nell’art 21 del Testo Unico.). Per le aziende che occupano fino a dieci dipendenti non è più possibile effettuare autocertificazione in cui si dichiari di avere effettuato la valutazione; tuttavia, per le aziende medio piccole fino a cinquanta lavoratori, la valutazione stessa può essere redatta seguendo le procedure standardizzate definite all’art 6, comma 8f del D.Lgs 81/08. Nel documento devono essere contenute le valutazioni di tutti i rischi presenti in azienda, nonché i criteri utilizzati per effettuare tali valutazioni, le misure preventive e protettive adottate per ridurre i rischi presenti al di sotto dei valori limite di accettabilità (comma 2b), ed il piano di miglioramento per il futuro (comma 2c). Il documento deve essere rivisto almeno una volta ogni tre anni, ove una revisione può anche voler dire esclusivamente una rivalutazione in cui si dichiari che nessuna situazione o condizione abbia contribuito a introdurre sostanziali e significative modifiche; ed in ogni caso il documento va immediatamente rielaborato ogni qualvolta subentrino modifiche al processo lavorativo che possano apportare variazioni dei livelli di rischio significativi.
Documento Unico di valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI)
Il DUVRI, come definito nell’art 26 comma 3 del D.Lgs 81/08, è un documento che va contestualizzato all’interno di un contratto di appalto, di somministrazione o di opera. A differenza del DVR, il DUVRI non è un documento legato all’azienda ma ad una specifica attività, all’interno della quale cooperano due o più imprese diverse. In questa ottica il DUVRI va elaborato in coordinamento tra i diversi soggetti che prendono parte ad una attività, anche non contestualmente, che definiscono quali rischi apporterà la propria singola attività all’interno dell’intero progetto, valutandone eventuali interferenze con i rischi apportati dagli altri soggetti. Il DUVRI va condiviso, inizialmente e progressivamente, con tutti gli attori coinvolti nell’appalto. Non è escluso, ed anzi è razionale, che il DUVRI prenda spunto dai diversi DVR delle singole aziende. La redazione del DUVRI non è obbligatoria ove vi sia un appalto, o un subappalto, della durata inferiore a due giorni, o qualora il contratto sia rivolto alla mera fornitura di servizi di natura intellettuale o di consegna di materiali o attrezzature; ma in ogni caso l’obbligo decorre (anche nei sopracitati casi) se vi siano rischi che comportino la presenza di agenti cancerogeni, chimici, biologici, o da atmosfere esplosive (art 26 comma 3bis). La responsabilità della redazione del DVR è sempre del Datore di Lavoro dell’azienda, e questo documento può essere consultato esclusivamente all’interno della stessa. La responsabilità di redazione del DUVRI è invece responsabilità del Committente dell’appalto che ha il compito di raccogliere le informazioni dai tutti i singoli contraenti, e di elaborare un documento organico che andrà poi condiviso e trasmesso ai destinatari.
Piano operativo di sicurezza (POS)
Si tratta del Piano operativo di sicurezza. Regolato sempre dal D.Lgs. 81/2008, va redatto prima d’iniziare le attività operative in un cantiere temporaneo o mobile. La compilazione spetta al datore di lavoro dell’impresa esecutrice e fa riferimento al singolo cantiere interessato. Anche il POS, dunque, come DVR e DUVRI, opera nell’ambito della valutazione dei rischi cui sono sottoposti i lavoratori. Tuttavia, questo documento fa riferimento solo al singolo cantiere interessato dalle attività operative. Oltre ai dati identificativi dell’impresa esecutrice, deve contenere le specifiche mansioni inerenti la sicurezza svolte nel cantiere da ogni figura nominata allo scopo dalla stessa impresa. Insomma, parlando di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, potremmo dire: a ciascuno il suo (documento).
Piano di coordinamento e sicurezza (PSC)
Il PSC (Piano di sicurezza e coordinamento) è il documento redatto in fase di progetto in cui sono analizzati tutti gli aspetti legati ai rischi e alle misure di prevenzione e protezione relative a uno specifico cantiere e che dovranno essere strettamente connesse ai Piani operativi di sicurezza (POS). Analizza le fasi di lavoro svolte in cantiere, le fasi critiche del processo di costruzione e tutte le misure da adottare per ridurre e prevenire i rischi di lavoro.